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caccia - ordinamento amministrativo - regioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 22/10/2014

Legge reg. Umbria n. 39 del 1984 - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - In zone di ripopolamento e cattura - Natura del contributo regionale - Risarcitoria - Esclusione - Indennitaria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 22/10/2014


Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39, "ratione temporis" applicabile, nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 22/10/2014