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espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9990 del 08/05/2014

accordi amichevoli - Opzione del proprietario per la cessione volontaria - Effetti - Obbligo a contrarre della P.A. - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9990 del 08/05/2014

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la scelta del proprietario per la cessione volontaria del bene non obbliga la P.A. a contrarre, essa conservando il potere discrezionale di chiudere il procedimento con atto d'autorità, fermo il diritto dell'espropriato al beneficio economico ex art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (applicabile "ratione temporis").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9990 del 08/05/2014