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procedimenti cautelari - sequestro - esecuzione - mancata inefficacia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007

Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - A mezzo della sentenza di condanna - Esecuzione delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Mancata esecuzione - Conseguenza - Inefficacia "ipso iure" del pignoramento - Operatività - Suo condizionamento alla proposizione dell'eccezione del debitore esecutato prima di ogni altra difesa - Sussistenza - Soggetto estraneo alla procedura esecutiva - Interesse a far valere l'inefficacia - Condizioni e modalità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento. Quest'ultima opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) nell'ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente. Alla stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente sequestro, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un'azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa come azione dichiarativa, poiché in questo caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007