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Controversie assoggettate – Cass. n. 35345/2022

Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

 

Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge, n. 29 del 1990 è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante "sine titulo" ovvero, alla stregua di una prospettazione "prima facie" non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza della sezione specializzata agraria. che l'aveva declinata a favore di quella ordinaria, erroneamente ritenendo di essere esonerata da ogni accertamento positivo o negativo sulla natura del rapporto, posto che la parte resistente aveva eccepito di essere occupante senza titolo del fondo oggetto della domanda e di averlo usucapito).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35345 del 01/12/2022 (Rv. 666351 - 01)

 

Corte

Cassazione

35345

2022