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Diritto di prelazione del conduttore in caso di nuovo affitto – Cass. n. 25351/2021

Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - Art. 4 bis della l. n. 203 del 1982 - Diritto di prelazione del conduttore in caso di nuovo affitto - Lesione - Condizioni - Prova - Onere del conduttore - Sussistenza - Conseguenze - Presunzione "iuris et de iure" che i contratti stipulati nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente siano l'effetto dell'accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta giorni precedenti tale scadenza - Esclusione.

 

In tema di affitto a coltivatore diretto, la lesione del diritto di prelazione riconosciuto al conduttore, in caso di nuovo affitto, dall'art. 4 bis della l. n. 203 del 1982, inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 228 del 2001, presuppone che il locatore: a) abbia ricevuto offerte di affitto da parte di terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro sei mesi dalla scadenza stessa. Siffatte condizioni, poiché il diritto di prelazione costituisce una limitazione della libertà legale di contrarre, devono essere provate dal titolare del diritto stesso, dovendosi escludere sia che il legislatore abbia inteso stabilire una presunzione assoluta secondo cui i contratti di affitto stipulati entro i sei mesi dalla scadenza del precedente rapporto siano l'effetto dell'accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta giorni precedenti, sia che sussista, in capo al locatore, l'obbligo di comunicare le proposte contrattuali pervenutegli dopo la scadenza del predetto termine di novanta giorni, nonché quelle pervenute nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 25351 del 20/09/2021 (Rv. 662404 - 01)

 

Corte

Cassazione

25351

2021