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Riparazioni a carico del locatore e del conduttore – Cass. n. 16437/2021

Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - Riparazioni a carico del locatore e del conduttore - Combinato disposto di cui agli art. 1621 e 1577 c.c. - Affitto di fondi rustici - Applicabilità - Portata - Riparazioni non a carico del conduttore - Obbligo del conduttore di darne avviso al locatore - Sussistenza - Riparazioni urgenti - Esecuzione diretta, salvo il rimborso, da parte del conduttore - Configurabilità - Condizioni.

 

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16437 del 10/06/2021 (Rv. 661672 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1577, Cod_Civ_art_1615, Cod_Civ_art_1621, Cod_Civ_art_1628

 

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cassazione

16437

2021