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Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - coltivatore diretto – Cass. n. 123/2020

Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'obiettivo svolgimento dell'attività di coltivazione del fondo - Necessità.

CONTRATTI AGRARi
a
FFITTO DI FONDI RUSTICI

AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Ai fini della prova della qualità di coltivatore diretto, necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione e per la domanda di riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965, non è sufficiente la dimostrazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), dovendo essere provata la diretta e abituale attività di coltivazione del fondo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020 (Rv. 656448 - 02)

Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_2697

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cassazione

123

2020