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Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - miglioramenti, addizioni e trasformazioni - indennita' - Cass. n. 28008/2019

Determinazione - Decorrenza - Momento della cessazione del contratto o dell'anticipata risoluzione - Configurabilità - Controversia sulla data di scadenza - Decorrenza - Individuazione - Dalla data dell'effettivo rilascio del fondo - Sussistenza - Fondamento.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28008 del 31/10/2019 (Rv. 655580 - 01)

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