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contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011

Domanda giudiziale - Contenuto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - "Mutatio" ed "emendatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Modifiche da parte del giudice in sede di interpretazione della domanda - Ammissibilità - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011

In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011