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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12230 del 12/06/2015 (Rv. 635789)

Previsione di mutamento di destinazione del fondo diverso dallo sfruttamento agricolo - Esclusione - Piano regolatore non ancora approvato - Irrilevanza - Previsione di mutamento da edilizio ad agricolo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12230 del 12/06/2015 (Rv. 635789)

In tema di prelazione agraria, la mera previsione, contenuta nello strumento urbanistico, pure solo "in itinere", di un mutamento di destinazione del fondo da agricolo ad edilizio costituisce, ex art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, ragione ostativa all'esercizio del diritto di prelazione, sicché, a maggior ragione, il diritto non sussiste nell'ipotesi, inversa, in cui sia prospettabile un cambio da edilizio ad agricolo, attesa l'irrilevanza della mera potenzialità di uno sfruttamento futuro del terreno per tale ultimo scopo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12230 del 12/06/2015 (Rv. 635789)