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Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - condizioni - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 02)

Riconoscimento di sentenza straniera nello spazio eurounitario - Conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Necessità - Art. 19, lett. b, reg. CE n. 1348 del 2000 - Notificazione diretta degli atti a mezzo posta - Consegna a persona autorizzata - Ammissibilità.

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere secondo la disciplina uniforme europea, è idonea a garantire la conoscenza del processo da parte del convenuto contumace, nei termini richiesti dall'art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, la notificazione degli atti introduttivi del giudizio e della sentenza eseguita direttamente per posta, ai sensi dell'art. 19, lett. b, del reg. CE n. 1348 del 2000, senza che sia necessaria l'osservanza delle forme previste nello Stato in cui è effettuata la notificazione, come stabilito dalla lett. a) dell'art. 19 cit., essendo sufficiente l'effettiva consegna del plico al convenuto o "nella sua residenza abituale", sicché è valida la notificazione eseguita, come nella specie, a mani di persona autorizzata dal destinatario che sia rinvenuta nella residenza abituale di questi.

Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 02)