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Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995

Non definitive - Delibazione indipendentemente dalla pronuncia e delibazione del lodo definitivo - Ammissibilità - Lodo definitivo - Richiesta di riconoscimento senza chiedere la delibazione del lodo non definitivo o senza produrlo - Ammissibilità - Limiti.

La sentenza arbitrale straniera non definitiva può essere delibata in Italia indipendentemente dalla pronuncia e delibazione del lodo definitivo, del quale, a sua volta, la parte può chiedere il riconoscimento senza necessità di chiedere la delibazione del lodo non definitivo o di produrre (in originale o in copia autentica) tale lodo perché questa domanda e questa produzione:1) non sono richieste espressamente dalle disposizioni della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62) che, nell'art. IV, recepito dagli artt. 839 ed 840 cod. proc. civ. (introdotti con legge 5 gennaio 1994 n. 25) richiede solo la produzione del lodo e del compromesso (in originale o in copia autentica), ponendo così una presunzione di riconoscimento del lodo che può essere vinta solo dalle ragioni ostative rilevabili di ufficio indicate dal secondo comma dell'art. V della convenzione (ora riprodotte negli artt. 839 e 840 cod. proc. civ.) o dalla prova, che è a carico del convenuto, delle specifiche circostanze indicate dal primo comma del predetto art. V (ora riprodotte quasi testualmente nelle cinque ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 840 cod. proc. civ.); 2) non possono considerarsi imposte dal principio della indivisibilità del lodo non definitivo da quello definitivo (che, prima della riforma dell'arbitrato, introdotta dalla legge n. 25 del 1994, che ha previsto la possibilità di impugnazione immediata del lodo parziale - art. 827 cod. proc. civ. -, poteva desumersi dalla inammissibilità della impugnazione parziale e dalla stessa disciplina delle nullità, che prescriveva, sia nella fase rescindente che in quella rescissoria, una considerazione unitaria della pronuncia arbitrale) dato che tale principio non può essere esteso al lodo straniero, governato dall'autonomo microsistema costituito dalle disposizioni della citata convenzione di New York. Ciò non esclude che nella delibazione del lodo definitivo, ove sia regolarmente eccepito e provato dal convenuto che questo segue ad un lodo non definitivo, possa essere accertata la presenza delle cause ostative al riconoscimento del lodo non definitivo (di ufficio, per quelle previste dall'art. V seconda parte della convenzione di New York, o su istanza di parte, per le altre) quando la non delibabilità del lodo non definitivo influisca anche sulla delibazione di quello definitivo.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6426 del 07/06/1995