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Sanzione sostitutiva della destituzione – Cass. n. 26267/2021

Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - giudizi e sanzioni disciplinari - Retrocessione ex artt. 37 e 44 del r.d. n. 148 del 1931 - Sanzione sostitutiva della destituzione - Legittimità costituzionale - Fondamento.

 

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli autoferrotranvieri, la retrocessione ex artt. 37, comma 1, n. 5, e 44, comma 1, all. A), del r.d. n. 148 del 1931, applicata quale sanzione sostitutiva della destituzione, costituisce, alla luce della sentenza della n. 188 del 2020, una misura speciale che non determina alcuna disparità di trattamento, né violazione di principi costituzionali, in riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in quanto, quale alternativa al licenziamento per motivi disciplinari, riconosce un trattamento "in melius" che, mediante la destinazione a mansioni inferiori, consente al dipendente la conservazione del posto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26267 del 28/09/2021 (Rv. 662447 - 01)

 

Corte

Cassazione

26267

2021