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Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - pensione e previdenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18707 del 06/09/2007

Trattamento economico - Compenso per lavoro prestato oltre l'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva - Inclusione nella retribuzione pensionabile - Inammissibilità ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge n. 889 del 1971 - Contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - Esclusione.

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 - per la quale la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva, ancorché tale orario (che l'ultimo comma dell'art. 5 citato definisce straordinario) venga effettuato con continuità ed in base a turni obbligatori - non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disparità - rispetto a quello spettante ai sensi della normativa generalmente applicabile agli altri lavoratori - del trattamento previsto dalla disciplina predetta costituisce una scelta legislativa giustificata da una complessiva valutazione delle peculiarità del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto e dello speciale status ad essi conferito; né vi è contrasto con il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., che non richiede un rapporto di proporzionalità tra versamenti contributivi e retribuzione pensionabile, ove non risulti che il mancato computo di un emolumento nella retribuzione pensionabile non consenta al lavoratore di far fronte alle esigenze fondamentali di vita.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18707 del 06/09/2007