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Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11847 del 16/11/1995

Concorso - Determinazione dei criteri anche di idoneità fisica - Espressione dell'autonomia privata - Configurabilità - Giudizio dei sanitari di fiducia dell'azienda - Mera discrezionalità e insindacabilità - Esclusione anche ex art. 29 R.D. n. 148 del 1931, all. A - Riesame nella sede giudiziaria - Ammissibilità.

 L'impresa concessionaria di un servizio pubblico di trasporto ha la facoltà di fissare nel bando di concorso per l'assunzione di personale, come espressione di autonomia privata, i criteri di selezione che ritiene opportuni, anche in materia di idoneità fisica, ma, vigendo nei rapporti tra la stessa impresa e gli aspiranti all'assunzione (anche nel caso in cui essa abbia la qualità di ente pubblico economico) un criterio paritetico (che esclude l'esistenza in capo alla stessa di autonomia normativa e di "autarchia") e i principi in materia di parità di trattamento, di lealtà, correttezza e buona fede, non è valida la clausola con cui si preveda l' insindacabilità' del giudizio compiuto dai sanitari di fiducia dell'impresa. D'altra parte neanche nel sistema di reclutamento mediante concorso il principio di autonomia privata può legittimare, riguardo all'accertamento dei requisiti fisici dei candidati, una mera discrezionalità, tenuto presente che l'art. 29 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, prevede una procedura di revisione degli accertamenti relativi all' idoneità' psicofisica degli aspiranti all'assunzione, che conferma l' ammissibilità' di un loro riesame anche in sede giudiziale, così come per quelli previsti dall' art. 5 legge n. 300 del 1970.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11847 del 16/11/1995