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Amministrazione di sostegno – Cass. n. 32321/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità ex art. 720 bis c.p.c. - Natura decisoria - ordinatoria del provvedimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

 

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32321 del 02/11/2022 (Rv. 666125 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Proc_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739

 

Corte

Cassazione

32321

2022