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Autorizzazione dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi – Cass. n. 12801/2021

Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Termini processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - Fattispecie.

In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il periodo feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di amministrazione di sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di diritti soggettivi personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021 (Rv. 661435 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407