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Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale – Cass. n. 5380/2020

Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA

RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020 (Rv. 656883 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411

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cassazione

5380

2020