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capacità della persona fisica - capacità di agire - Cass. n. 17032/2014

Amministrazione di sostegno - Procedimento di chiusura - Difetto di comunicazione e conseguente assenza del pubblico ministero - Rimessione delle parti al primo giudice - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014

Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014

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