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Vendita internazionale di beni mobili – Cass. n. 39032/2021

Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - in genere - Vendita internazionale di beni mobili - Azione di riduzione del prezzo e risarcimento del danno - Art. 44 della Convenzione di Vienna - Termine di denuncia - Intempestività - Onere del compratore - Prova del fatto scusabile - Fattispecie.

 

In tema di vendita internazionale di beni mobili, il diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno, previsti dall'art. 44 della Convenzione di Vienna, sussiste solo nel caso in cui il compratore fornisca la prova di non avere assolto all'onere di denunzia tempestiva per un fatto ragionevolmente scusabile.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si invocava l'applicazione della norma di cui in massima, in quanto il ricorrente non aveva neanche allegato la circostanza relativa alla ragione del ritardo nella denuncia dei vizi).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39032 del 09/12/2021 (Rv. 663391 - 01)

 

Corte

Cassazione

39032

2021