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Obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Vendita a catena - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5140 del 21/02/2019

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Vendita a catena - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del suo venditore - Configurabilità - Qualifica di intermediario - Condizioni - Mandatario - Esclusione - Fattispecie.

Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, la qualifica di intermediario - ai sensi dell'abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 - può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall'incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un mero mandatario che, su delega del produttore, successiva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5140 del 21/02/2019

Cod_Civ_art_1519_5