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Vendita - obbligazioni dei venditori - garanzia per i vizi della cosa venduta - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985

Ammissione dei vizi denunciati dal compratore e impegno del venditore e rimuoverli - ricognizione del proprio debito - configurabilità - effetti.

Il venditore, il quale, ammettendo i vizi della cosa denunciati dal compratore, si impegni a rimuoverli direttamente, pone in essere una ricognizione del proprio debito di garanzia, in relazione al sottostante contratto, ai sensi ed agli effetti dello art. 1988 cod. civ..*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985