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Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017

Inesatto adempimento del contratto di compravendita - Conformità della cosa venduta - Oneri di allegazione e prova spettanti al compratore ed al venditore.

In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017