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Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017

Effetti della garanzia - risarcimento del danno Danno contrattuale ed extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, ma solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inipotizzabile, a carico del venditore, il doppio titolo di responsabilità, ove il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che un fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, atteso che tale danno è conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, che resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, con azione soggetta a prescrizione annuale).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16654 del 06/07/2017