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Vendita - singole specie di vendita - a prova – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8491 del 29/04/2016

Efficacia - Condizioni - Accertamento sulle qualità pattuite e sull'idoneità all'uso cui è destinata - Superamento della prova - Valutazione comparativa - Esclusione.

La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8491 del 29/04/2016