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Vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011

Contratto preliminare di compravendita - Bene di proprietà controversa - Contratto aleatorio - Esclusione - Fondamento - Obbligo di trasferimento della proprietà a carico del venditore - Permanenza.

In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l'aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un'efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all'obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011