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vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione – Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014

Liberazione del venditore ex art. 1510, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Identificabilità del vettore - Necessità. Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.

Corte Cassazone Sez. 2, Sentenza n. 10343 del 13/05/2014