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Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria – Cass. n. 9314/2023

Personalità' (diritti della) - riservatezza - Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Notificazione a terzi, a cura della parte, di un ordine di esibizione riproducente i predetti dati - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Natura speciale delle disposizioni processuali rispetto a quelle recate dal d.lgs. n. 193 del 2003 - Fattispecie.

 

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9314 del 04/04/2023 (Rv. 667483 - 02)

 

Corte

Cassazione

9314

2023