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Personalita' (diritti della) - riservatezza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 (Rv. 657825 - 02)

Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria - Utilizzo mediante attività processuale - Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza - Esclusione - Fondamento - Obbligo di automatica distruzione del dato - Esclusione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell'ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell'art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all'ausiliario nominato dal giudice. (Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello "status" di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell'azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell'incarico affidatogli dal giudice di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8459 del 05/05/2020 (Rv. 657825 - 02)