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Procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali – Cass. Sent. 15712/2019

Personalità (diritti della) - riservatezza - Procedimento in materia di "privacy" - Spese - Compensazione - Art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

Nel procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, la compensazione delle spese "per giusti motivi", prevista dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 27, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 101 del 2018), deve basarsi su considerazioni giuridiche o di fatto idonee a rendere manifeste le ragioni della disposta compensazione. (Nella specie, la S.C., nel correggere la motivazione del Tribunale, basata sull'inapplicabilità dell'art. 92 c.p.c., ha rilevato che il Garante aveva compensato le spese in considerazione dell'adesione del titolare del trattamento alla domanda nel corso del procedimento).

Corte di Cassazione Sez. 1 -  Sentenza n. 15712 del 11/06/2019 (Rv. 654424 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092