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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - in genere - Denominazione e immagine di un bene – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009

Tutela invocabile da persone fisiche e giuridiche e da altri soggetti - Tutela dell'utilizzatore e del titolare del diritto di sfruttamento economico - Configurabilità - Fattispecie.

La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 cod. civ., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009