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Personalita' (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali – Mancata opposizione ex artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196/2003 – Successivo giudizio risarcitorio per lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali – Efficacia di giudicato del detto provvedimento – Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato l’illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali e che non sia stato opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”), mai può acquistare un'efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l’interessato abbia successivamente instaurato, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocatigli dalla lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione di quei dati, atteso che la natura amministrativa dell’organo e del relativo procedimento non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13151 del 25/05/2017