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Sanzioni amministrative – applicazione – Cass. n. 4524/2021

Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari - Rilevanza - Fattispecie. Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - In genere.

In tema di abusi nell’attività di intermediazione finanziaria, nella nozione di "informazione privilegiata" fornita dalla giurisprudenza eurounitaria rientrano anche le informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, allorché esse posseggano il carattere della "precisione" ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.596 del 2014, e cioè siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi, senza che possa essere invocato, in contrario, il concetto di "puntuazione" delineatosi nell'ordinamento nazionale, il quale comprende anche l'ipotesi in cui sussista un accordo iniziale non ancora configurabile come preliminare ma già vincolante su taluni profili, restando da concordare, secondo buona fede, ulteriori punti. (Fattispecie in cui il possesso di informazione privilegiata è stato ritenuto sussistente in riferimento alla conoscenza di un'intesa sulla risoluzione anticipata di un pluriennale rapporto contrattuale di licenza relativa ad un marchio commerciale, con la quale, pur avendo le parti rimesso ogni effetto vincolante alla successiva stipulazione di tre complessi contratti, era stata tuttavia raggiunta una fase avanzata delle contrattazioni che, sebbene ancora non connotata da definitività, quanto meno imponeva alle stesse di progredire, secondo buona fede, negli ulteriori stadi concordati in vista del raggiungimento del risultato finale della risoluzione anticipata del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4524 del 19/02/2021 (Rv. 660698 - 01)