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Intermediazione finanziaria - Cass. n. 18153/2020

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Intermediario - Obblighi di informazione attiva - Sussistenza - Investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato - Irrilevanza - Fondamento.

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONE

In tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finnaziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18153 del 31/08/2020 (Rv. 658879 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218

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