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Intermediazione mobiliare - Cass. n. 18155/2020

Contratti di borsa - Intermediazione mobiliare - Offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998 - Mera sottoscrizione del contratto nell'abitazione dell'investitore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

SOTTOSCRIZIONE

CONTRATTO

In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti d'investimento stipulati fuori della sede dell'intermediario, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l'abitazione dell'investitore non è sufficiente per qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede", occorrendo a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18155 del 31/08/2020 (Rv. 658615 - 01)

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