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Borsa -  Opposizione a sanzione irrogata dalla consob – Cass. n. 13150/2020

Competenza funzionale della Corte di appello - Rigetto dell'opposizione - Applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB, l’opposizione all'ordinanza- ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 13150 del 30/06/2020 (Rv. 658283 - 01)

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