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Contratto di prestazione di servizi di investimento - Cass. Ord. 16106/2019

Borsa - contratto di prestazione di servizi di investimento - Ordini di acquisto - Modalità di trasmissione - Previsione nel contratto quadro - Necessità - Modifica e revoca delle modalità - Forma scritta - necessità – Fondamento

In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto-quadro e soggiace all'obbligo della forma scritta, a norma degli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e 30, comma 2, lett. c), del regolamento Consob n. 11522 del 1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16106 del 14/06/2019 (Rv. 654626 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418