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Sanzione ex art. 187 bis t.u.f. - natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - sussistenza

Borsa - in genere - sanzione ex art. 187 bis t.u.f. - natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - sussistenza - sopravvenienza del d.lgs. n. 107 del 2018 - incidenza - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31632 del 06/12/2018

La sanzione di cui all'art. 187 bis T.U.F., pur se formalmente amministrativa, va considerata, alla stregua sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia del diritto euro unitario, sostanzialmente penale; né tale natura è mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 107 del 2018, che ha mitigato il relativo trattamento sanzionatorio, atteso che il massimo edittale "ordinario" è rimasto severo, che è possibile aumentare la sanzione che risulti inadeguata, benché applicata nella misura massima, e che sono previste, altresì, la confisca e le sanzioni accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e della incapacità temporanea ad assumere incarichi direttivi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 31632 del 06/12/2018