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Mancato perseguimento da parte dell'associante – Cass. n. 20159/2022

Associazione in partecipazione - diritti dei contraenti - in genere - Autonomia dell'associante - Limitazioni - Rendiconto - Fini cui l'attività d'impresa o di gestione è preordinata - Mancato perseguimento da parte dell'associante - Risoluzione per inadempimento - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022 (Rv. 664978 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2549, Cod_Civ_art_2552, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

 

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Cassazione

20159

2022