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Associazione in partecipazione –(nozione, caratteri, distinzioni) – Cass. n. 10496/2020

Risoluzione per inadempimento - Condizioni - Conseguenze - Effetto restitutorio - Sussistenza - Fattispecie.

La natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, che richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c., che, per l'assodante, si traduce, nel dovere di portare a compimento l'impresa o l'affare nel termine ragionevolmente necessario. Alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'assodante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione continuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'associante, adottata dal giudice di merito, dopo aver riscontrato plurimi inadempimenti, tra cui l'omessa destinazione all'attività d'impresa dell'apporto in denaro dell'associato, ritenuta espressiva di una condotta contraria a buona fede, per essere tale apporto strumentale all'esercizio dell'impresa oggetto dell'associazione).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 10496 del 03/06/2020 (Rv. 658048 - 01)

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