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Associazioni e fondazioni - comitati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 08/05/2003

Comitato non riconosciuto - Incorporazione in comitato riconosciuto - Conseguenze - Liquidazione del primo - Esclusione - Successione con trasferimento dei rapporti - Configurabilità.

I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 08/05/2003