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Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10213 del 26/07/2001

Responsabilità aquiliana - Fondamento - Rapporto organico - Rilevanza - Effetti.

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 cod. civ.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10213 del 26/07/2001