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Sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - Cass. n. 29609/2018

Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti - pronuncia d'incostituzionalità - decorrenza della prescrizione del diritto – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018

Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto. (La S.C ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018

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