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Diritto di cronaca – Cass. n. 12985/2022

Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Diritto di cronaca - Efficacia scriminante - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.

 

L’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia sicché, secondo la distribuzione degli oneri probatori disciplinata dall'art. 2697 c.c., una volta provato dall'attore, che assume di essere stato leso da una notizia di stampa, il fatto della pubblicazione diffamatoria, spetterà al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca e della sussistenza della relativa esimente, la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione alla attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore dimostrarne l'inattendibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12985 del 26/04/2022 (Rv. 664634 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

12985

2022