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Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5811 del 28/02/201

Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento, come nella specie, al diritto di cronaca, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019

Cod_Civ_art_2043

risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa