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cittadinanza - diritto internazionale - in genere – Cass. n. 6205/2014

Figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero residente all'estero - Perdita della cittadinanza - Condizioni - Rinuncia spontanea e volontaria alla cittadinanza da parte della madre - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014

Alla luce della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, i figli minori di una cittadina italiana, che abbia sposato uno straniero e stabilito la propria residenza all'estero, perdono la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, esclusivamente nel caso in cui la madre, a seguito del matrimonio, abbia, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rinunciato spontaneamente e volontariamente alla cittadinanza italiana, senza che tale rinunzia - alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 - possa costituire la mera conseguenza dell'acquisto della cittadinanza del coniuge straniero (art. 10 della legge n. 555 del 1912) ovvero di una "volontà" abdicativa non liberamente determinata (art. 8 della legge n. 555 cit.). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito assumendo che il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana non era stato giustificato dall'accertamento rigoroso in ordine alla effettiva volontarietà della perdita della cittadinanza da parte della madre dei ricorrenti al momento in cui quest'ultima, già cittadina italiana, nella vigenza del pregresso quadro normativo, aveva perso la cittadinanza in favore di quella libanese a causa del proprio matrimonio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6205 del 18/03/2014

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