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Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici – Cass. n. 2151/2021

Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti - Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici - Divieto ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Fondamento - Fattispecie.

La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2800, Cod_Civ_art_1418