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Convalidazione del marchio posteriore – Cass. n. 7504/2023

Beni - immateriali - marchio (esclusività' del marchio) – registrazione - Convalidazione del marchio posteriore - Termine quinquennale di preclusione per tolleranza - Decorrenza - Condizioni - Registrazione ed uso successivo del marchio posteriore - Conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio anteriore - Necessità.

 

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7504 del 15/03/2023 (Rv. 667464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

7504

2023