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Diritti del costitutore di una banca dati – Cass. n. 32871/2022

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - Diritti del costitutore di una banca dati - Art. 102 bis della l. n. 633 del 1941 - Modifiche o integrazioni comportanti investimenti rilevanti - Nuovo periodo di protezione - Riferimento alla banca dati nel suo insieme - Fondamento.

 

In tema di diritti di chi costituisce una banca dati, l'art. 102 bis, comma 8, della l. n. 633 del 1941 prevede - a seguito di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati, comportanti nuovi investimenti rilevanti - il decorso di un nuovo termine di durata della protezione, pari ad ulteriori quindici anni, che non si applica soltanto alle integrazioni e modificazioni, ma interessa l'intera banca dati nel suo insieme, poiché è la portata qualificante dell'investimento a conferire all'archivio esistente quella nuova veste che giustifica il rinnovo del periodo di protezione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32871 del 08/11/2022 (Rv. 666227 - 01)

 

Corte

Cassazione

32871

2022