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Violazione di privativa - Privativa – Cass. n. 5666/2021

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Privativa - Contraffazione - Danni - Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della "giusta royalty" - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie.

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale”), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore dei risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.(Principio affermato con riferimento alla liquidazione del danno da lucro cessante invocato, per la contraffazione subitane, dal titolare di una privativa industriale avente ad oggetto la fabbricazione e commercializzazione di uno specifico dispositivo avvolgitubo sulla sommità dei camion).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5666 del 02/03/2021 (Rv. 660575 - 01)